DLgs 81-2008: piccoli cantieri edili

Il DLgs 81-2008 e i piccoli cantieri edili con una sola impresa esecutrice e meno di 200 uomini giorno per lavori privati.

Il mondo dell’edilizia e della sicurezza è sempre molto complesso e il DLgs 81-2008  è una specie di “Bibbia” in materia. Cerchiamo di fare luce sugli obblighi del Responsabile dei Lavori (se nominato) o del Committente nel caso di piccoli cantieri con entità presunta inferiore a 200 uomini-giorno e presenza di una sola impresa esecutrice. Ricordiamo che all’art.89 comma 1 lettera g) vengono definiti gli “uomini-giorno” come entità presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell’opera; e che, per quanto riguarda il RdL se non nominato, esso coincide col Committente.

Dlgs 81-2008

Dlgs 81-2008 – Piccoli Cantieri Edili


Secondo l’articolo 3 del Dlgs 81-2008 (di cui si riportano stralci), la sicurezza sul lavoro deve essere applicata verso tutte le tipologie di lavoratori:

Art. 3. Campo di applicazione

1. Il presente decreto legislativo si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio. […] 4. Il presente decreto legislativo si applica a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonché ai soggetti ad essi equiparati, fermo restando quanto previsto dai commi successivi del presente articolo.

[…]

Quindi vanno conteggiate tutte le figure lavorative che intervengono nell’esecuzione dell’opera. Ovviamente esistono dei casi “speciali” in cui il TU non trova applicazione, ma questo esula dagli scopi del presente articolo.

DLgs 81-2008 e Cantieri Temporanei o mobili

Al successivo art.88, si parla più esplicitamente dei cantieri edili, specificando che si intendono tali tutti i cantieri in cui si svolgono lavori di ingegneria civile (art.89):

Art. 88. Campo di applicazione

1. Il presente capo contiene disposizioni specifiche relative alle misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili quali definiti all’articolo 89, comma 1, lettera a).

[…]

Al comma 2 si specificano poi tipologie di lavori che non ricadono nel campo di applicazione dell’art.88. Un cantiere edile quindi è soggetto, nella persona del Responsabile dei Lavori o del Committente agli obblighi specificati nell’art.90:

Art. 90. Obblighi del committente o del responsabile dei lavori

[…]

3. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l’impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione […] e designa il coordinatore per l’esecuzione dei lavori

[…]

Quindi se entrano in gioco ad esempio un camionista lavoratore autonomo e una ditta di costruzioni, sono due entità distinte per cui si deve nominare coordinatore per la progettazione e coordinatore per l’esecuzione, in possesso dei determinati requisiti. La mansione può essere svolta sia dal Responsabile dei lavori che dal Committente, sempre che abbiano i requisiti dell’art.98. Solo a titolo di nota, si riporta anche il comma 11, art.90:

[…]

11. La disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000. In tal caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori.

Nel caso in esame di un piccolo cantiere,  in cui opera una sola impresa esecutrice allora non si devono nominare queste figure. Al successivo comma 9 si spiega quali controlli debbano essere comunque effettuati:

[…]

9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa o ad un lavoratore autonomo:

a) verifica l’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all’allegato XVII. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, […]

b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva e dell’autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato; 

c) trasmette all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui all’articolo 99, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e una dichiarazione attestante l’avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b).

[…]

Il DLgs 81-2008 quindi impone una soglia che fa ricadere nel “semplificato“, quella dei 200 uomini-giorno che è valida sia per presenza di più imprese che di una soltanto. In questo caso “semplificato” il Committente o il RdL deve farsi rilasciare e produrre una serie di documenti. Nel solo caso di unica impresa esecutrice occorre richiedere:

  1. CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO;
  2. DURC;
  3. AUTOCERTIFICAZIONE relativa al contratto collettivo applicato.

Prima dell’inizio dei lavori si deve trasmettere all’ Amministrazione Concedente:

  1. DURC;
  2. ATTESTAZIONE DI AVVENUTA VERIFICA DELL’ ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO E DELL’ AUTOCERTIFICAZIONE, relativa al contratto collettivo applicato.

Al punto c) si menziona la notifica preliminare che nel caso in esame non deve essere nemmeno redatta in quanto all’art.99 comma 1, lettera a) si specifica che è riferita nel caso in cui siano presenti più imprese esecutrici o autonomi oppure se si superano i 200 uomini-giorno (lettera c, stesso comma 1):

Art. 99. Notifica preliminare

1. Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell’inizio dei lavori, trasmette all’azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente all’allegato XII, nonché gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi:

a) cantieri di cui all’articolo 90, comma 3;
b) cantieri che, inizialmente non soggetti all’obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d’opera;
c) cantieri in cui opera un’unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno.

[…]

Ricapitolando

Per cantiere edile con entità presunta di uomini-giorno inferiori a 200 e con presenza per tutta la durata dell’esecuzione dei lavori di una sola impresa esecutrice, gli obblighi da rispettare per il RdL o Committente sono quelli di chiedere all’impresa, controllare e inviare all’amministrazione concedente il DURC e l’ ATTESTAZIONE DI AVVENUTA VERIFICA DELL’ ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO E DELL’ AUTOCERTIFICAZIONE. Ovviamente per occorre rispettare tutti gli altri obblighi di cui all’art.90 e del DLgs 81-2008.

Link utili:

DLgs 81-2008 – Art. 15. Misure generali di tutela

1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell’azienda nonché l’influenza dei fattori dell’ambiente e dell’organizzazione del lavoro;
c) l’eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
d) il rispetto dei principi ergonomici nell’organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
e) la riduzione dei rischi alla fonte;
f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
h) l’utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
l) il controllo sanitario dei lavoratori;
m) l’allontanamento del lavoratore dall’esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l’adibizione, ove possibile, ad altra mansione;
n) l’informazione e formazione adeguate per i lavoratori;
o) l’informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;
p) l’informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
q) l’istruzioni adeguate ai lavoratori;
r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori;
s) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
t) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l’adozione di codici di condotta e di buone prassi;
u) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
v) l’uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
z) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.2. Le misure relative alla sicurezza, all’igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.

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