Permesso di Costruire: informazioni varie

Il Permesso di Costruire – Art.10 e 20 T.U. Edilizia – D.P.R. 380/2001

Il Permesso di Costruire è un adempimento regolato dal T.U. sull’Edilizia (DPR380/01) e riguarda interventi che comportano una notevole modificazione territoriale di carattere Edilizia-Urbanistica. La richiesta, sottoscritta dal proprietario del suolo da edificare o dell’edificio da costruire o da ampliare o ristrutturare, va presentata allo SPORTELLO UNICO dell’Edilizia del Comune in cui ricade l’opera e ha durata 3 anni. Nei casi di comproprietà,  il permesso di costruire va sottoscritto da tutti i comproprietari o loro legali rappresentanti.

Permesso di costruire

Permesso di costruire

La concessione del permesso di costruire si trasferisce, insieme all’immobile, ai successori o agli acquirenti. Nella concessione di Permesso di costruire è indicato l’inizio dei lavori che deve avvenire entro un anno dalla data di concessione; la fine dei lavori entro la quale l’opera deve risultare agibile. Se non si iniziano i lavori per tempo, bisognerà presentare domanda di rinnovo; se i lavori non terminano entro i 3 anni si dovrà richiedere una proroga. Se quest’ultima non viene accordata occorrerà una nuova domanda di permesso di costruire per la parte rimanente (art.15 c.3 T.U).

Interventi che richiedono il Permesso di costruire

E’ obbligatorio il permesso di costruire per i seguenti interventi:

  1. interventi di nuova costruzione;
  2. interventi di ristrutturazione urbanistica, cioè demolizione degli edifici esistenti e ricostruzione di nuovi anche diversi totalmente dai precedenti;
  3. interventi di ristrutturazione edilizia che portino a un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche dei volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A comportino mutamenti della destinazione d’uso.

Il permesso di costruire va richiesto quindi anche per seguenti interventi:

  • Suddivisione di una unità immobiliare grande in altre più piccole.
  • Chiusura di terrazze e balconi ovvero una chiusura completa delle pareti per ricavarne un vano utile, ampliando così l’unità immobiliare.
  • Ampliamenti e sopraelevazioni di edifici esistenti.
  • Campeggi, completi di servizi igienici, fognature, acqua, luce ecc.
  • Costruzione di balconi e apertura di vani di porte e finestre, alterando così il prospetto dell’edificio esistente.
  • Demolizione e ricostruzione di fabbricati.
  • Modifica delle coperture esistenti, prevedendo soluzioni architettoniche o strutturali diverse.
Nota: l’ampliamento dell’unità immobiliare, a svantaggio dell’altra attigua, oppure l’unificazione di due o più unità immobiliari contigue o la variazione nella distribuzione degli spazi interni dell’unità immobiliare rientrano fra gli interventi che richiedono la segnalazione di inizio attività SCIA; in ogni caso va fatta la variazione in catasto compilando il Mod. D1.

Documenti da allegare alla richiesta del Permesso di costruire

Alla richiesta va allegato il fascicolo del progetto architettonico mentre il fascicolo degli elaborati strutturali di progetto con i relativi calcoli può essere depositato successivamente. Per essere certi della conformità dell’opera agli strumenti urbanistici del luogo, occorre richiedere al Comune, il certificato di destinazione urbanistica del terreno da edificare (art.30 del T.U.) in cui vanno riportate tutte le prescrizioni urbanistiche ed edilizie ed è rilasciato entro 30 giorni dalla richiesta (questo non deve essere allegato alla richiesta). Ecco un elenco-tipo (che tuttavia può variare da comune a comune):

  • domanda in bollo;
  • copia del titolo di proprietà;
  • relazione tecnica descrittiva;
  • documentazione fotografica sullo stato di fatto dei luoghi;
  • relazione sulle barriere architettoniche di cui alla Legge 13/89;
  • relazione sulla conformità degli impianti tecnologici di cui alla Legge 46/90;
  • elaborati  architettonici comprendenti planimetria generale, piante, prospetti, sezioni, particolari costruttivi;
  • schema dei calcoli plano-volumetrici e delle tabelle per la verifica delle superfici aero-illuminanti;
  • autocertificazione sostitutiva del parere dell’Azienda Sanitaria Locale A.S.L., come previsto dal D.P.R. 380/01 per edifici residenziali (art.20 comma 1);
  • computo metrico estimativo per il calcolo dei contributi concessori;
  • verifica e documentazione delle dispersioni termiche dell’edificio secondo la Legge 10/91;
  • attestazione pagamento diritti di segreteria;
Nota: a differenza dei procedimenti “semplificati”, il tecnico non dovrà asseverare la sussistenza di requisiti normativi previsti, di carattere edilizio e urbanistico, e di carattere tecnico, come la rispondenza al regolamento igienico-sanitario, a norme sismiche, di isolamento termico ed acustico, ecc. , ma sarà il Comune a doverli verificare e quindi a rilasciare il permesso.

Il contributo concessorio.

In generale, il rilascio del permesso di costruire è subordinato al pagamento dei contributi di urbanizzazione e di costruzione previsti dalla L. 28 gennaio 1977, n. 10. Gli oneri di urbanizzazione vanno corrisposti al momento del rilascio del permesso; gli oneri di costruzione vanno corrisposti in corso d’opera e non oltre 60 giorni dall’ultimazione dei lavori (art.16 del T.U.)

Nel caso di costruzioni a destinazione d’uso industriale, si corrispondono solo gli oneri di urbanizzazione. (art.19 del T.U.).

Nel caso di ristrutturazioni edilizie, il contributo concessorio è commisurato al costo degli interventi risultante da computo metrico e prezzi stabiliti da tariffario regionale, oggetto di perizia estimativa da giurare in tribunale. Nel caso in cui queste non comportino mutamenti nella destinazione d’uso e ampliamenti non superiori al 20% di edifici unifamiliari.

Nel caso di opere da realizzare in zone agricole (art.17 T.U.) non è dovuto alcun contributo concessorio: ad esempio residenze di imprenditori agricoli a titolo principale (artt.12 e 13 L. 153/1975).

Le opere pubbliche (statali, regionali, comunali e opere di urbanizzazione eseguite da privati in attuazione di strumenti urbanistici), interventi da realizzare in seguito a calamità, installazioni relativi a fonti rinnovabili, conservazione, risparmio, uso razionale dell’energia sono esenti dal pagamento del contributo concessorio.

Nel caso di prima abitazione non di lusso con superficie interna massima mq 95, almeno 18mq per autorimessa o posto macchina, si versano solo gli oneri di urbanizzazione (L.94/1982).

Nota: i contributi concessori variano da comune a comune, ma generalmente si va da 40 a 180 euro al metro quadro (valori da prendere solo come di massima).  E’ previsto poi il pagamento di un importo per diritti di segreteria, proporzionale all’entità dell’intervento richiesto.
Per particolari interventi, alcuni Comuni richiedono l’accensione di una polizza fideiussoria a garanzia per gli eventuali danni al suolo pubblico nei casi di interventi ricadenti in zone urbanizzate.

Tempistiche

Dpr 380/01 – Art.20 – Comma 2: lo sportello unico comunica entro dieci giorni al richiedente il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. L’esame delle domande si svolge secondo l’ordine cronologico di presentazione.

Dpr 380/01 – Art.20 – Comma 3: entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, il responsabile del procedimento cura l’istruttoria, acquisisce, avvalendosi dello sportello unico, i prescritti pareri dagli uffici comunali, nonché i pareri di cui all’articolo 5, comma 3, sempre che gli stessi non siano già stati allegati alla domanda del richiedente e, valutata la conformità del progetto alle normativa vigente, formula una proposta di provvedimento, corredata da una dettagliata relazione, con la qualificazione tecnico giuridica dell’intervento richiesto.

Dpr 380/01 – Art.5 – Comma 3: ai fini del rilascio del permesso di costruire o del certificato di agibilità, l’ufficio di cui al comma 1 acquisisce direttamente, ove questi non siano stati già allegati dal richiedente:

  • a) il parere dell’ASL nel caso in cui non possa essere sostituito da una autocertificazione ai sensi dell’articolo 20, comma 1; ovvero “…un’autocertificazione circa la conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie nel caso in cui il progetto riguardi interventi di edilizia residenziale ovvero la verifica in ordine a tale conformità non comporti valutazioni tecnico-discrezionali.
  • b) il parere dei vigili del fuoco, ove necessario, in ordine al rispetto della normativa antincendio.

Alcuni Link utili sulle normative

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