Muro di contenimento in calcestruzzo semplice

Muro di contenimento o sostegno in calcestruzzo non armato: alcune normative da rispettare in Calabria.

Il muro di contenimento è un manufatto murario con ha la funzione principale di sostenere o contenere terreno.

Muro di contenimento in calcestruzzo non armato

Muro di contenimento in calcestruzzo non armato

Innanzitutto vediamo di definire cosa si intende per calcestruzzo non armato per la normativa. Considerando le onnipresenti NTC08, al capitolo 4, che fa riferimento a costruzioni civili e industriali, paragrafo 4.1 “COSTRUZIONI DI CALCESTRUZZO”, si fa menzione al calcestruzzo non armato e al successivo paragrafo 4.1.11 si ha proprio la definizione :

Il calcestruzzo a bassa percentuale di armatura è quello per il quale la percentuale di armatura messa in opera è minore di quella minima necessaria per il calcestruzzo armato o la quantità media in peso di acciaio per metro cubo di calcestruzzo è inferiore a 0,3 kN. Sia il calcestruzzo a bassa percentuale di armatura, sia quello non armato possono essere impiegati solo per elementi secondari o per strutture massicce o estese.

Nel REGOLAMENTO REGIONALE DELLA CALABRIA “PROCEDURE PER LA DENUNCIA, IL DEPOSITO E L’AUTORIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CARATTERE STRUTTURALE E PER LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE IN PROSPETTIVA SISMICA DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE N. 35 DEL 19 OTTOBRE 2009”, all’ ART. 1  “DENUNCIA E TRASMISSIONE DEGLI INTERVENTI SUGLI EDIFICI MEDIANTE SISTEMA INFORMATICO” si legge:

1. Tutti gli interventi sugli edifici, di cui all’art. 2 del Regolamento – parte generale -, devono essere denunciati con le modalità stabilite dallo stesso Regolamento e trasmessi anche mediante il sistema informatico. […]

e all’ART. 2CLASSIFICAZIONE TIPOLOGICA DEGLI EDIFICI IN FUNZIONE DEL SISTEMA COSTRUTTIVO”  ci si ritrova con:

1. Tutti gli edifici denunciati, identificati in funzione del sistema costruttivo degli elementi portanti verticali, devono essere classificati in uno dei gruppi seguenti:
A) Struttura intelaiata in cemento armato normale;
B) Struttura in calcestruzzo a bassa percentuale di armatura o non armato; […]

E quindi tutte le opere in calcestruzzo non armato ricadono sotto il regolamento suddetto. Tuttavia esistono una serie di “opere minori” che sono state esonerate dal deposito e che sono riportate al DGR 330/11.

Nello stesso regolamento, all’ ART. 4 “PROGETTO DI NUOVA STRUTTURA” ritroviamo tutti gli elaborati da presentare per le nuove strutture e quindi anche per il muro di contenimento in calcestruzzo non armato o debolmente armato:

1. Il progetto strutturale di carattere esecutivo, deve contenere tutti gli elaborati in seguito indicati:
A) Relazione di calcolo strutturale, comprensiva di una descrizione generale dell’opera e dei criteri generali di analisi e di verifica;
B) Relazione sui materiali;
C) Elaborati grafici, particolari costruttivi;
D) Piano di manutenzione della parte strutturale dell’opera;
E) Relazione Geologica, comprendente la caratterizzazione e modellazione geologica del sito, ricostruita sulla base di specifiche indagini (paragrafo 6.2.1 delle NTC08, paragrafo 3 e C6.2.1 della Circolare Applicativa, altre norme tecniche vigenti), nonché la valutazione degli effetti di sito (Allegato 3 al Regolamento);
F) Relazione Geotecnica, comprendente la caratterizzazione e modellazione geotecnica del volume significativo del terreno (paragrafo 6.2.2 delle NTC08 e paragrafo C6.2.2
della Circolare Applicativa);
G) Relazione sulla modellazione sismica, concernente la “pericolosità sismica di base” del sito di costruzione (paragrafo 3.2 delle NTC08 e paragrafo C3.2 della Circolare Applicativa).
In particolare, il progettista dovrà avere cura che nella Relazione di calcolo la presentazione dei risultati stessi sia tale da garantirne la leggibilità, la corretta interpretazione e la riproducibilità. E’ opportuno che i tabulati generalmente forniti dai programmi automatici, a cui la Relazione di calcolo deve fare riferimento, non facciano parte integrante della relazione stessa, ma ne costituiscano un allegato. Per ulteriori dettagli sui contenuti degli i elaborati sopra citati, si rimanda al capitolo 10 delle NTC08.

Inoltre, secondo la legge regionale della Regione Calabria 19 ottobre 2009, n. 35Procedure per la denuncia, il deposito e l’autorizzazione di interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica“. (BUR n. 19 del 16 ottobre 2009, supplemento straordinario n. 4 del 26 ottobre 2009), all’ Art. 10 – Responsabilità – si legge:

[…]
4. Per le opere non soggette alla legge 5 novembre 1971, n, 1086 «Norme per le opere in cemento armato» o alla Parte II Capo II del D.P.R.6 giugno 2001 n. 380, il direttore dei lavori, entro dieci giorni dall’ultimazione degli stessi, è tenuto ad inviare al Servizio Tecnico regionale e al collaudatore, comunicazione dell’avvenuta ultimazione, nonché una dichiarazione di rispondenza delle opere eseguite alla normativa antisismica ed al progetto depositato.

Quindi questo comma vale proprio per le opere in calcestruzzo non armato, tra cui il muro di contenimento in questione, che non ricadono appunto nella L.1086/71 in quanto non in C.A.

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