DVR – Documento Valutazione Rischi

DVR – (DVRS)
Documento di Valutazione dei Rischi
(standardizzato)

Diventa obbligatorio, a partire dal 1° giugno 2013, per tutti i datori di lavoro, il DVR – Documento Valutazione Rischi

I datori di lavoro che esercitino un’attività d’impresa o professionale e che hanno alle proprie dipendenze dei lavoratori subordinati, secondo l’art. 2094 del codice civile,  e coloro, sia datori pubblici che privati, che hanno rapporti di lavoro non subordinato ma anche secondo le formule contrattuali equiparate in base all’art. 2, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 81 del 2008, e indipendentemente dalla sussistenza o meno di uno scopo di lucro nell’attività svolta devono redigere o fare redigere  il Documento di Valutazione dei Rischi.  I datori di lavoro che abbiano fino a 10 lavoratori possono redigere il Documento di valutazione dei rischi standardizzato (DVRS), la cui bozza è stata pubblicata dal Ministero del lavoro, per facilitare il compito ai soggetti obbligati.

DVR Documento Valutazione Rischi

DVR Documento Valutazione Rischi

I datori di lavoro obbligati a redigere il DVRS, se hanno alle dipendenze lavoratori, sono, tra gli altri, i seguenti:

  • Le ditte individuali con dipendenti;
  • I liberi professionisti e gli studi professionali;
  • Gli enti non aventi scopi di lucro;
  • Le società e associazioni in partecipazione;
  • Le associazioni sportive dilettantistiche;
  • Gli utilizzatori di lavoratori forniti da agenzie di somministrazione e lavoratori distaccati.

L’art. 2, comma 1, lettera a) definisce il “lavoratore” chiunque, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.

Vengono considerati “lavoratori equiparati” e che fanno scattare l’obbligo di stesura DVRS per il datore di lavoro:

  • il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso;
  • l’associato in partecipazione di cui all’articolo 2549, e seguenti del codice civile;
  • il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;
  • l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione;
  • il volontario, come definito dalla legge 1° agosto 1991, n. 266; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il volontario che effettua il servizio civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni;

La valutazione dei rischi secondo le procedure standardizzate è facoltativa per datori di lavoro che hanno tra i 10 ed i 50 lavoratori occupati che possono scegliere tra DVRS e DVR.

Ai fini del computo del numero dei dipendenti, per stabilire se essi sono più di 10 o di 50, è necessario usare i criteri dell’art. 4 del D. Lgs. n. 81 del 2008, in base al quale tra i lavoratori non sono computati, tra gli altri, i collaboratori familiari, i tirocinanti, i prestatori di lavoro occasionale di tipo accessorio, i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato in sostituzione di altri prestatori di lavoro assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro, i collaboratori a progetto. Ovviamente la loro presenza sul luogo di lavoro obbliga alla redazione della valutazione dei rischi, essendo l’esclusione dal computo solo finalizzata alla tipologia di valutazione da effettuare, se DVR o DVRS.

I lavoratori autonomi non sono obbligati a redigere il documento di  valutazione dei rischi, atteso che tale obbligo incombe unicamente in capo a chi riveste la qualifica di datore di lavoro.

Il datore di lavoro avrà il compito di elaborare il Documento di Valutazione dei Rischi in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e con il medico competente; una volta sottoscritto, il DVR dovrà essere fisicamente presente all’interno del luogo di lavoro, dove potrà essere consultato liberamente da tutti i dipendenti dell’azienda. La non presenza del DVR/S è considerata a tutti gli effetti violazione della normativa in materia di sicurezza e igiene negli ambienti di lavoro; tale infrazione, a seconda dei casi, comporterà una sanzione amministrativa o penale.

Le sanzioni previste per il datore di lavoro in caso di violazioni inerenti la stesura del DVR (art. 55 del D.Lgs. 81/08 così come modificato dal D.Lgs. 106/09):
1) Omessa redazione del documento di valutazione dei rischi (Violazione dell’art. 29, comma 1)
Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 €
2) Incompleta redazione del DVR: omessa indicazione di quanto previsto dall’Art. 28 lettere:
b) misure di prevenzione e protezione e DPI
c) programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza
d) procedure sulle misure da adottare e distribuzione dei compiti e delle responsabilità
Ammenda da 2.000 a 4.000 €
3) Incompleta redazione del DVR: omessa indicazione di quanto previsto dall’Art. 28 lettere:
a) relazione sulla valutazione di tutti i rischi, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa
f) individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici o richiedono riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento
Ammenda da 1.000 a 2.000 €.

 

 

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