CTU – Il Consulente Tecnico d’ Ufficio – PI

CTU – Il Consulente Tecnico d’ Ufficio – Parte I –

Differenza tra CTU e CTP.

Il Consulente Tecnico  è un soggetto che collabora con il giudice (consulente tecnico d’ufficio o CTU) o con le parti (consulente tecnico di parte o CTP) munito di particolare competenza tecnica che viene scelto tra gli iscritti in appositi albi. Il consulente tecnico d’ufficio viene investito di una pubblica funzione, è nominato discrezionalmente dal giudice, e svolge attività talvolta sostanzialmente giurisdizionali, pur senza avere uno stabile rapporto d’impiego con lo Stato.

Consulente tecnico d' Ufficio

CTU – Consulente tecnico d’ Ufficio


Il consulente tecnico di parte può essere nominato da ogni singola parte, in assistenza o controllo dell’operato del C.T.U. Il consulente tecnico di parte, inoltre, partecipa alle udienze e alla camera di consiglio tutte le volte che vi interviene il consulente del giudice (art. 62 c.p.c.), con la facoltà di prospettare, nell’interesse della parte, le sue osservazioni sui risultati delle indagini tecniche (art. 201, secondo comma, c.p.c.), eventualmente depositando una propria relazione scritta. Compito del consulente tecnico è sempre e solo controllare tecnicamente ed obiettivamente un assunto di una parte e mai può essere chiamato a risolvere dubbi (art. 191 c.p.c.).

Di cosa si occupa il CTU.

Il Giudice incarica un tecnico esperto del settore a svolgere una eventuale indagine tecnica con lo scopo di avere un parere tecnico, la ricostruzione di fatti, una valutazione economica di danni o di valori legati all’oggetto del giudizio.

Qualunque sia il caso nel quale è richiesto l’intervento del CTU, questi deve assolvere un compito fondamentale: essere sintetico e preciso rispetto alle domande che gli vengono poste, così da potere chiarire al giudice esattamente quegli elementi che egli intende valutare per giungere ad una decisione. In particolare è importante che il CTU faccia sempre riferimento a dati certi e, possibilmente, che accompagni tutto ciò che afferma con opportuna documentazione focalizzandosi –nella parte finale- sulle proprie conclusioni tecniche. Queste devono essere il risultato di un procedimento logico ben preciso ma non devono mai permettersi di esorbitare in affermazioni che potrebbero avere, al di là dei profili tecnici, un’influenza diretta sulla decisione della causa. Il CTU dunque, in qualità di “tecnico ausiliario” del giudice, fondamentalmente deve:

  • illuminare l’organo giudicante cercando di risolvere i problemi e non crearne di nuovi;
  • dare al giudice tutti i chiarimenti che di volta in volta gli sono richiesti;
  • rilevare tutti i fatti per lui importanti alla fine di una valutazione tecnica;
  • analizzare i fatti rilevati in relazione alla proprie cognizioni ed alle domande a lui rivolte;
  • essere assolutamente obiettivo nell’espletamento dell’incarico;
  • confrontarsi con i rispettivi consulenti di parte se nominati;
  • riferire al giudice tutte quelle circostanze che possono interferire con l’espletamento dell’incarico;
  • chiedere eventualmente al giudice l’autorizzazione ad agire nel caso si verifichino circostanze non previste al tempo del conferimento dell’incarico (ad es. spese considerevoli da sostenere per l’incarico e per eventuali indagini).

L’accettazione dell’incarico (art.64 c.p.c.) comporta un giuramento di rito nel quale il Consulente:

« Giura di bene e fedelmente adempiere le funzioni affidategli al solo scopo di far conoscere al giudice la verità »

Il Consulente Tecnico d’Ufficio opera prestando particolarmente attenzione a garantire la propria imparzialità nei confronti delle parti alle quali deve consentire – in ogni momento – il contraddittorio. È soggetto, inoltre, a tutti i limiti di garanzia del giusto processo ai quali è sottoposto il giudice e può quindi utilizzare esclusivamente la propria esperienza e capacità e la documentazione contenuta nel fascicolo, limitandosi a rispondere ai quesiti posti dal giudice stesso.

Esempio:

Il Giudice pone un quesito di solito abbastanza articolato del tipo:

“Dica il CTU, esaminati gli atti e documenti di causa, compiute le opportune indagini, quali siano gli stati dei fatti da cui dedurre lo stato del macchinario al momento in cui fu danneggiato, il motivo del danneggiamento e se tale danneggiamento poteva derivare da erronea manovra prevedibile dal progettista. Dica se vi sono ulteriori vizi o errate manutenzioni precedenti che ne abbiano inficiato la funzionalità. Dica inoltre quale sia il danno per mancata produzione e i costi per la rimessa in pristino del macchinario”. 

Il CTU sig. Tal dei Tali accetta l’incarico, inizia i lavori il …. alle ore …. nel suo studio di Via Pinco Pallino 31. Si fissa il temine di gg. 90 da oggi per consegnare l’elaborato.
La Parte attorea nomina il sig. ….. suo CTP, il convenuto si riserva di nominare il CTP e di comunicarlo entro gg. 15 da oggi.

Dopo il giuramento e l’accettazione dell’incarico il CTU ritira il fascicolo e prende contatto con i CTP. Quale ausiliario del Giudice opera secondo le Norme e secondo gli articoli del codice di procedura (civile), si incontra con i CTP, nelle operazioni possono assistere le Parti e i legali delle Parti.

 

….continua alla “parte II”

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