Certificato di Agibilità – Edifici Esistenti – Parte I

Il Certificato di Agibilità per gli edifici esistenti.
Prima Parte: alcune nozioni e normativa di base.

L’ obbligo di produrre  il certificato di agibilità è stato introdotto col R.D. 27/7/1934 n. 1265 (Testo Unico delle Leggi Sanitarie), modificato e sostituito dal D.P.R. 22 aprile 1994, n. 425 e infine dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

Certificato di Agibilità

Certificato di Agibilità


Il certificato di abitabilità è un documento rilasciato dal comune in cui è ubicato l’immobile ad uso di abitazione, che dichiara la sicurezza, l’igiene, la salubrità, il risparmio energetico dell’edificio e dei suoi impianti.
In passato il “certificato di abitabilità” era riferito alle unità immobiliari ad uso di abitazione, mentre il “certificato di agibilità” era riferito alle unità immobiliari da destinare ad altro uso. Attualmente questa distinzione è venuta meno anche per la comune trattazione normativa: il Testo Unico DPR 380 nel 2001 ha individuato, negli articoli 24,25 e 26, un solo documento: il certificato di agibilità.
L’ idoneità viene riscontrata verificando la statica dell’edificio (Certificato di Collaudo Statico*) e la sua salubrità ed accertando che siano soddisfatti alcuni criteri sulla distribuzione, volumetrie, consistenza dei vani, dislocamento e funzionalità degli impianti essenziali (idrico e fognario) nonchè sulla sicurezza, sull’ antinfortunistica, sull’ accessibilità e risparmio idrico ed energetico.

* L’art. 67 del DPR 380/2001, pur rinviando per gli aspetti tecnici agli artt. 7 e 8 della Legge 5 novembre 1971 n. 1086, reca specifiche indicazioni riguardo il Collaudo Statico.

Il certificato di agibilità viene tradizionalmente ricondotto nell’ambito dei titoli e dei documenti relativi alla proprietà e all’uso della cosa venduta che l‘art. 1477 comma 3 del Codice Civile impone al venditore di consegnare all’acquirente.

Il certificato di agibilità deve essere richiesto quando siano stati realizzati i seguenti interventi:

  • nuove costruzioni
  • ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;
  • interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati.

Nel caso di immobili oggetto di condono edilizio, il certificato di agibilità viene rilasciato a seguito del permesso di sanatoria, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 35 della L. 47/85 e ribadito dal punto 9 della Circolare Ministeriale 30/07/1985, nr .3357/25.

Nel caso di interventi (sopraelevazioni, sottotetti, ampliamenti, ecc.) relativi ad immobili per i quali non risulta rilasciato il certificato di agibilità, la documentazione relativa al collaudo statico opere in cemento armato, da presentare ai sensi dell’art. 67, comma 8, DPR 380/2001, deve essere riferita anche alle parti comuni dell’immobile, nonchè all’idoneità statica del fabbricato esistente.

(vai alla parte II)

 Fonti:

You may also like...