Autorizzazione Sismica: opere non soggette

Opere non soggette ad Autorizzazione Sismica.

Gli obblighi di denuncia e autorizzazione sismica, secondo quanto stabilito dalle varie sentenze di Cassazione, valgono sia nelle zone a basso rischio sismico, sia a prescindere dall’entità delle opere e dei materiali impiegati. L’unica eccezione sembra essere per le opere di manutenzione ordinaria. – (Fonte: ilsole24ore.com).

L’art.83 del testo unico dell’edilizia D.P.R. 380/2001 al comma 1,  recita che, in zona sismica, le opere disciplinate dalla normativa antisismica sono : “Tutte le costruzioni la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità, da realizzarsi in zone dichiarate sismiche ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo, sono disciplinate, oltre che dalle disposizioni di cui all’articolo 52, da specifiche norme tecniche emanate, anche per i loro aggiornamenti, con decreti del Ministro per le infrastrutture ed i trasporti, di concerto con il Ministro per l’interno, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici, il Consiglio nazionale delle ricerche e la Conferenza unificata“.

Opere non soggette ad autorizzazione sismica

Opere non soggette ad autorizzazione sismica


Inoltre, il successivo art. 93 comma 1 del D.P.R. 380/2001  avverte che “Nelle zone sismiche di cui all’articolo 83, chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, è tenuto a darne preavviso scritto allo sportello unico, che provvede a trasmetterne copia al competente ufficio tecnico della regione, indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza del progettista, del direttore dei lavori e dell’appaltatore“.

Sempre come promemoria si ricorda che all’art. 95 comma 1 del D.P.R. 380/2001,  – Sanzioni penali – avverte di come “Chiunque violi le prescrizioni contenute nel presente capo e nei decreti interministeriali di cui agli articoli 52 e 83 è punito con l’ammenda da lire 400.000 a lire 20.000.000″.

Dalla lettura di questi articoli di legge è abbastanza chiaro come non vi sia una definizione univoca di cosa si intenda per “costruzioni che possano interessare la pubblica incolumità“, per cui, viste le molte incertezze e ammende alte, il progettista, cautelativamente, richiede deposito e/o l’autorizzazione sismica del progetto all’ ex Genio Civile, anche per opere che secondo il buon senso non la richiederebbero.

Molti  Uffici del Genio Civile e Regioni si sono e si stanno pronunciando in merito, emanando degli elenchi o norme con cui si identificano finalmente quali opere non necessitano l’ autorizzazione sismica (o elencando le sole opere che ne necessitano):

Tuttavia, fin quando non vi sarà una regolamentazione a livello nazionale o di tutte le regioni occorrerà perciò presentare istanza di deposito e/o l’autorizzazione sismica anche per le opere più insignificanti.

Appendice

Per completezza si riporta il su citato art. 52 del D.P.R. 380/2001:

1. In tutti i comuni della Repubblica le costruzioni sia pubbliche sia private debbono essere realizzate in osservanza delle norme tecniche riguardanti i vari elementi costruttivi fissate con decreti del Ministro per le infrastrutture e i trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici che si avvale anche della collaborazione del Consiglio nazionale delle ricerche. Qualora le norme tecniche riguardino costruzioni in zone sismiche esse sono adottate di concerto con il Ministro per l’interno. Dette norme definiscono: 

a) i criteri generali tecnico-costruttivi per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento; 

b) i carichi e sovraccarichi e loro combinazioni, anche in funzione del tipo e delle modalità costruttive e della destinazione dell’opera, nonché i criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni; 

c) le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le precisazioni tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione; i criteri generali e le precisazioni tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo di opere speciali, quali ponti, dighe, serbatoi, tubazioni, torri, costruzioni prefabbricate in genere, acquedotti, fognature; 

d) la protezione delle costruzioni dagli incendi. 

2. Qualora vengano usati materiali o sistemi costruttivi diversi da quelli disciplinati dalle norme tecniche in vigore, la loro idoneità deve essere comprovata da una dichiarazione rilasciata dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici su conforme parere dello stesso Consiglio.(comma così sostituito dall’art. 45, comma 2, lettera a), legge n. 214 del 2011).

3. Le norme tecniche di cui al presente articolo e i relativi aggiornamenti entrano in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione dei rispettivi decreti nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana”.

 

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