TFA Speciale (PAS) 2013
Insegnamento: TFA Speciale (PAS) 2013
Introduzione
Lo scopo del TFA è quello di formare i docenti non abilitati e consentire il solo accesso alla seconda fascia delle graduatorie di istituto per le supplenze. Esso ha durata annuale e attribuisce, tramite un esame finale – sostenuto davanti a una commissione mista composta da docenti universitari, un insegnante “tutor” in ruolo presso gli istituti scolastici e un rappresentante dell’Ufficio Scolastico Regionale (USR) o del MIUR – il titolo di abilitazione all’insegnamento in una delle classi di abilitazione previste dal DM 39/1998 e dal DM 22/2005, sino a quando tali decreti non saranno sostituiti.
Il Tirocinio Formativo Attivo speciale, detto anche PAS (percorso speciale abilitante), è la copia istituita con modifiche del DM. 249/10 dei TFA ordinari.
Le differenze tra i due percorsi di abilitazione
TFA ordinario: vi si accede tramite selezione, ovvero un test di ingresso, una prova scritta e una prova orale. Prevede un tirocinio diretto e indiretto ed è regolamentato dal dm 249/10.
Tfa speciale: ci si accede d’ufficio tramite il requisito di servizio svolto per 3 annualità tra l’a.s. 1999/2000 e il 2012/2013 (almeno secondo quanto dichiarato dal Governo, sebbene notizia non ancora ufficiale). Non prevede tirocinio in quanto è già stato assolto attraverso il requisito del servizio. Ideato dall’ex Ministro Profumo come percorso modificato rispetto al precedente.
La notizia
Il Direttore generale per il personale scolastico ha firmato il Decreto 58/13 che attiva i percorsi abilitanti speciali (PAS) previsti dal regolamento (DM 81/13) pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 7 luglio.
Il Decreto è pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 30 luglio 2013 e a partire da tale data decorrono i 30 giorni per la presentazione delle domande attraverso le istanze on-line: la scadenza quindi è per il 29 agosto 2013.
(faq Miur: http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/faq-tfa-speciali).
Requisiti
Requisiti per la partecipazione
1. Non avere un contratto a tempo indeterminato nella scuola statale
2. Non essere già abilitati per l’insegnamento richiesto
3. Essere in possesso del prescritto titolo di studio
4. Avere 3 (tre) anni di servizio (incluso il sostegno) nelle scuole statali o paritarie o nella formazione professionale (solo per servizi corrispondenti a classi di concorso nei percorsi per l’assolvimento dell’obbligo a partire dal 2008/2009)
Come si calcolano i tre anni
- Periodo: dal 1999/2000 al 2011/2012
- Validità anno scolastico: almeno 180 giorni (o dal 1 febbraio fino alle valutazioni finali) sul medesimo insegnamento (incluso il sostegno) nell’anno scolastico.
Le domande saranno registrate con motivazioni di “Esclusione” nei seguenti casi:
- Aspirante già di ruolo
- Mancata indicazione dei titoli di accesso
- Mancanza dei servizi o non raggiungimento di un periodo di servizio di 180 giorni per almeno un anno
- In questi casi gli aspiranti riceveranno un appropriato messaggio di esclusione nella e-mail contenente il pdf della domanda.
- Tutti gli altri casi di mancanza dei requisiti di ammissione saranno esaminati dagli uffici competenti e le relative domande saranno quindi escluse successivamente.
Sono già arrivati commenti molto critici: uno su tutti, quello del consorzio AetnaNet, che parla chiaramente di “decreto mangiasoldi”, che “servirà solo per illudere circa 80 mila precari alla ricerca disperata di un’abilitazione che in futuro non servirà a nulla”.