Legittimità della preesistenza edilizia

La legittimità della preesistenza urbanistico-edilizia e sanzioni per il tecnico che assevera un immobile illegittimo.

Prima di realizzare interventi edilizi che necessitano una CILA, SCIA, DIA o Permesso di Costruire, il tecnico deve verificare la legittimità della preesistenza, ovvero deve accertare che il fabbricato è anzitutto abilitato e verificare che lo stato di fatto coincida con il progetto edilizio autorizzato a suo tempo. Questa operazione viene definita asseverazione. Senza  questa corrispondenza o peggio senza titolo abilitativo l’immobile è abusivo o irregolare e quindi non si può avere legittimità della preesistenza.

Legittimità della preesistenza

Legittimità della preesistenza

Normativa che regola la legittimità della preesistenza

Nella normativa nazionale in realtà non esiste un obbligo esplicito di verifica della legittimità delle preesistenze. Tuttavia, se ad esempio l’esistente non fosse corrispondente al progetto, o peggio, non fosse presente nessun titolo abilitativo, e il tecnico rappresenta lo stato post operam comprensivo di eventuali abusi, si otterrebbe ancora un qualcosa di non regolare. Se poi il tecnico abilitato evita di tenere conto dell’abuso, rimane il grosso problema che l’abuso sarà come essere stato realizzato durante i lavori, e perciò sarà presente anche alla fine dei lavori: il progettato non corrisponderà all’eseguito.

Cosa fare nei casi in cui sia riscontrato un abuso edilizio

Nel caso di immobili privi di legittimità, la procedura corretta è presentare una SCIA o PdC in sanatoria per appunto regolarizzare, se possibile, quanto realizzato abusivamente e contestualmente l’autorizzazione ad eseguire dei nuovi lavori.

Si ricorda inoltre gli abusi edilizi comportano la denuncia penale e la demolizione e ripristino dei luoghi oppure il sanare se possibile con un Permesso di Costruire in Sanatoria. Nei casi meno gravi, si hanno sanzioni amministrative e gli abusi vanno sanati con una Dia in Sanatoria o una CILA (art. 36 del TUE dpr 380/01), sempre nel rispetto delle normative.

Il decreto Sblocca Italia (Dl 133/2014), ha introdotto pesanti sanzioni, da duemila a ventimila euro, per chi non demolisce o ripristina entro il termine fissato dagli Uffici Tecnici, anzi l’immobile viene acquisito dal Comune a titolo gratuito, che poi provvederà a demolirlo a spese dell’autore dell’abuso.

Ruolo del tecnico abilitato e sanzioni

Un tecnico abilitato, al contrario degli altri soggetti, ad esempio un notaio in caso di compravendita, ha una responsabilità penale, svolge un ruolo di pubblica utilità e si sostituisce alla pubblica amministrazione. Nella relazione tecnica inoltre deve, tra l’altro, asseverare, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti.  Il dirigente o responsabile dell’ufficio tecnico comunale, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informa l’autorità giudiziaria e il consiglio dell’ordine di appartenenza. Il comma 6, articolo 19, Legge 241/90 prevede anche una responsabilità specifica del tecnico ovvero che se nelle dichiarazioni che corredano una SCIA, egli dichiara il falso a proposito dei vari requisiti, viene punito con la galera, da uno a tre anni.

Appendice

Solo a titolo di informazione, secondo l’art. 359 Cp, la qualifica giuridica attribuibile al tecnico debitamente abilitato e iscritto all’albo che rilasci un certificato è quella di persona privata esercente un servizio di pubblica necessità, la qual cosa è ribadita a sua volta all‘art. 29 c. 3 del DPR 380/01 che specifica appunto che il progettista assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli artt. 359 e 481 Cp. Questo implica che se il tecnico emette un certificato non rispondente al vero, può essere punito con la pena della reclusione sino ad un anno o con multa da 51 a 516 euro.

Secondo la giurisprudenza “il progettista assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica utilità anche con riferimento alla relazione iniziale che accompagna la denuncia di inizio attività e che quindi assumono rilevanza penale anche le false attestazioni contenute in questa relazione” (Cass. Pen sez III 20 maggio 2010 n. 27699). Ne consegue, secondo la giurisprudenza, che “In materia di falso, la relazione d’asseverazione del progettista allegata alla denuncia d’inizio d’attività edilizia (d.i.a.) ha natura di “certificato”, sicché risponde del delitto previsto dall’art. 481 c.p. (ndr: falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità) il professionista che redige la suddetta relazione di corredo, attestando, contrariamente al vero, la conformità agli strumenti urbanistici” (Cass. Pen., sez. III, 21.10.2008 n. 1818, CED 2008). La stessa cosa si può ritenere per l’allegazione di planimetrie false. (Fonte Ordine degli Ingegneri della provincia di Milano)

Il titolo IV del DPR. 380/2001 “Vigilanza sull’attività urbanistico edilizia, responsabilità e sanzioni” all’art. 27 detta il principio generale per cui l’attività edilizia deve essere conforme alle norme e l’attribuzione di poteri al dirigente con assegnazione un generale potere ripristinatorio e alla polizia giudiziaria con obbligo di immediata comunicazione all’autorità giudiziaria.

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