Certificato di Agibilità – Edifici Esistenti – Parte II

Certificato di Agibilità per Edifici Esistenti –
Parte seconda: necessità del Certificato di Agibilità e Collaudo Statico.

(continuazione della parte I)
Al fine di determinare la necessità del Certificato di Agibilità, occorre verificare se l’immobile è stato edificato:

  • ante 1934: non è soggetto a certificato di agibilità;
  • ante 1934, ma ristrutturato nel corso del tempo: è soggetto ad agibilità;
  • post 1934, in generale: è soggetto a certificato di agibilità;
    • prima del 17 agosto 1942 il titolo concessorio è: autorizzazione sanitaria;
    • dopo il 1942 e sino all’entrata in vigore della L n° 765/67: per gli immobili realizzati all’interno dei centri urbani, il titolo concessorio era la Licenza Edilizia, mentre per gli immobili realizzati all’esterno dei centri urbani, il titolo concessorio era l’autorizzazione sanitaria (con certificazione d’abitabilità per entrambi).
    • dopo l’entrata in vigore della L n° 765/67 e sino ai oggi: nessuna divisione tra immobili realizzati all’interno od all’esterno dei centri urbani – il titolo concessorio diventa la Licenza Edilizia che, a seconda dell’epoca d’esecuzione, cambia nome diventando Concessione Edilizia, Permesso di Costruire, DIA).

Certificato di Agibilità

Certificato di Agibilità


Per i manufatti edificati prima del 1934, che non siano stati oggetto di interventi tali da modificarne le condizioni di sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico, non è necessario che venga richiesto e rilasciato il Certificato di Agibilità, purché le opere siano state ultimate prima dell’entrata in vigore del R. D. 27/07/34 n. 1265 che impone l’obbligo di richiedere questo certificato.

Per quanto riguarda i fabbricati la cui edificazione sia stata completata entro l’entrata in vigore della L.1086/1971, ai fini del rilascio del Certificato di Agibilità il proprietario dell’immobile, o chi ne abbia titolo, deve presentare la seguente documentazione:

  • Dichiarazione, in forma di autocertificazione, sottoscritta dal richiedente il Certificato di Agibilità, in ordine all’avvenuta prosciugatura dei muri e della salubrità degli ambienti.
  • Elaborati grafici che rappresentino lo stato dell’immobile, a firma di tecnico abilitato.
  • Attestazione dell’avvenuto accatastamento dell’edificio e/o delle singole  unità immobiliari oggetto della richiesta, corredata da copia delle planimetrie catastali conformi allo stato dei luoghi.
  • Certificato di collaudo statico ai sensi della Legge 1086/1971 e del DPR 380/2001. Ove non fosse possibile dar seguito al deposito del Certificato di Collaudo, ai sensi degli artt. 6 e 7 della Legge 1086/1971, il Certificato di Collaudo dovrà essere predisposto sotto forma di Perizia Giurata.
  • Dichiarazione attestante la conformità degli impianti installati, ai sensi dell’art 113 del DPR 380/2001.
  • Dichiarazione di conformità delle opere alla normativa vigente in materia di accesso e superamento delle barriere architettoniche.

Per gli edifici costruiti successivamente all’entrata in vigore della L.1086/1971 (5 gennaio 1972) , o che siano stati oggetto di interventi tali da modificarne le condizioni di sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico, restano ferme le condizioni indicate dagli artt. 24 e 25 del DPR 380/2001.

Casi di assenza “giustificata” del certificato di collaudo:

  1. L’edificio non è mai stato collaudato perché lo si è iniziato a costruire in data precedente al 19 aprile 1940 (data di entrata in vigore del RD 16/11/1939 n. 2229); edificio per il quale non era previsto alcun tipo di collaudo.
  2. L’edificio non è mai stato collaudato perché lo si è iniziato a costruire a partire dal 19 aprile 1940 e prima del 5 gennaio 1972 (data di entrata in vigore della Legge 1086/1971), e non costituito da struttura in “conglomerato cementizio armato”; edificio per il quale cioè era previsto alcun tipo di collaudo.
  3. L’edificio non è mai stato collaudato perché originariamente iniziato a costruire a partire dal 5 gennaio 1972 e prima del 1 luglio 2009 (data di entrata in vigore definitiva del DM 14/01/2008), e non costituito da struttura in “conglomerato cementizio armato normale o precompresso o a struttura metallica”; edificio per il quale non era previsto il collaudo ai sensi dell’art. 67 del DPR 380/2001, e cioè non compreso nell’elenco delle opere costitutive cui all’art. 53 del DPR stesso.

Nei casi sopra elencati, non è necessaria alcuna documentazione che attesti l’idoneità statica della struttura, in quanto trattasi di costruzioni realizzate con opere strutturali non soggette in origine all’obbligo di collaudo ai sensi dell’art. 67 del DPR 380/2001.

Tuttavia, tenuto conto degli artt. 71 e ss. del DPR 380/2001, è possibile che la “sicurezza strutturale”, che è imprescindibile in sede di rilascio dell’agibilità, venga attestata da un documento alternativo al certificato di collaudo, attraverso cioè una “dichiarazione di idoneità statica”.

(torna alla parte I)

Fonti:

 

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