Categorie Catastali – Gruppi A B C

Le Categorie Catastali

Le categorie catastali,  introdotte con il regio decreto legge 13 aprile 1939 n. 652, servono a classificare i beni immobili e determinare la loro rendita. Sono previsti sei gruppi o categorie catastali indicate con le lettere da A a F e con vari numeri per individuare le sottocategorie.

Categorie Catastali e GRUPPI A, B e C : IMMOBILI A DESTINAZIONE ORDINARIA

Categorie catastali

Categorie catastali

CATEGORIA A

(A/1) – Abitazioni di tipo signorile – Unità immobiliari appartenenti a fabbricati ubicati in zone di pregio con caratteristiche costruttive, tecnologiche e di rifiniture di livello superiore a quello dei fabbricati di tipo residenziale.

(A/2) – Abitazioni di tipo civile – Unità immobiliari appartenenti a fabbricati con caratteristiche, tecnologiche e di rifiniture di livello rispondente alle locali richieste di mercato per fabbricati di tipo residenziale. Sono compatibili con la categoria anche quelle unità immobiliari (minialloggi) di consistenza notevolmente inferiore a quella propria delle abitazioni di tipo civile, con caratteristiche costruttive, tecnologiche, di rifinitura e dotazioni proprie della categoria.

(A/3) – Abitazione di tipo economico – Unità immobiliari appartenenti a fabbricati di economia sia per i materiali impiegati che per la rifinitura,e con impianti tecnologici limitati ai soli indispensabili. Sono compatibili con la categoria anche quelle unità immobiliari (minialloggi) di consistenza inferiore a quella propria delle abitazioni di tipo economico, con caratteristiche costruttive, tecnologiche, di rifinitura e dotazioni proprie della categoria.

(A/4) – Abitazione di tipo popolare – Unità immobiliari appartenenti a fabbricati con caratteristiche costruttive e di rifinitura di modesto livello e dotazione limitata di impianti quantunque indispensabili.

(A/5) – Abitazione di tipo ultrapopolare – (in disuso).

(A/6) – Abitazioni di tipo rurale – (in disuso).

(A/7) – Abitazioni in villini – Per villino deve intendersi un fabbricato, anche se suddiviso in più unità immobiliari, avente caratteristiche costruttive, tecnologiche e di rifiniture proprie di un fabbricato di tipo civile o economico ed essere dotato, per tutte o parte delle unità imm. che lo compongono, di aree coltivate o no a giardino.

(A/8) – Abitazioni in ville – Per ville devono intendersi quei fabbricati caratterizzati essenzialmente dalla presenza di parchi e/o giardino edificati in zone urbanistiche destinate a tali costruzioni o in zone di pregio con caratteristiche costruttive e di rifiniture di livello superiore all ordinario.

(A/9) – Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici – Si iscrivono in questa categoria i castelli ed i palazzi eminenti che per la loro struttura, la ripartizione degli spazi interni ed i volumi edificati non sono comparabili con le unità tipo delle altre categorie. Essi, ordinariamente, costituiscono una sola unità immobiliare. E’ però compatibile con l’attribuzione della categoria A/9 la presenza di altre unità, funzionalmente indipendenti, censibili nelle altre categorie.

(A/10) – Uffici e studi privati.

(A/11) – Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi – Rifugi di montagna, baite, trulli, sassi, ecc.

CATEGORIA B

(B/1) –  Collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari,caserme – Costruiti o adattati per tale destinazione e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni, se non hanno fine di lucro e non rientrano nell art. 10 della legge 11 agosto 1939 n. 1249 come modificato dal D.L. 9 aprile 1948, n. 514.

(B/2) –  Case di cura ed ospedali – Compresi quelli costruiti o adattati per tali speciali scopi e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni se non hanno fine di lucro.

(B/3) –  Prigioni e riformatori.

(B/4) –  Uffici pubblici.

(B/5) –  Scuole, laboratori scientifici – Costruiti o adattati per tale destinazione e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni, se non hanno fine di lucro e non rientrano nell art. 10 della legge 11 agosto 1939 n.1249 come modificato dal D.L. 9 aprile 1948, n. 514.

(B/6) –  Biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, accademie che non hanno sede in edifici della categoria A/9, circoli ricreativi – Quando il circolo ricreativo non ha fine di lucro e, in quanto tale, assimilabile alle unità immobiliari adibite ad attività culturali. Quando hanno fine di lucro dovranno essere censiti nella categoria propria dell unità immobiliare, secondo l’ uso ordinario della stessa.

(B/7) –  Cappelle ed oratori non destinati all’ esercizio pubblico dei culti.

(B/8) –  Magazzini sotterranei per deposito di derrate.

CATEGORIA C

(C/1) –  Negozi e botteghe, compresi i ristoranti, le trattorie, i bar, ed i locali occupati da barbieri, modiste, orologiai etc.

(C/2) –  Magazzini e locali di deposito, fienili non agricoli, soffitte e cantine disgiunte dall’ abitazione e quei locali adibiti a contenere merci, manufatti, prodotti, derrate, etc. ma che non abbiano apprestamenti per mostre

(C/3) –  Laboratori per arti e mestieri, impianti per lavaggio auto (se dotati di attrezzature semplici) e, comunque, quei locali nei quali gli artigiani provvedono alla lavorazione di semilavorati in prodotti finiti.

(C/4) –  Fabbricati e locali per esercizi sportivi – Compresi quelli costruiti o adattati per tali speciali scopi e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni, se non hanno fine di lucro.

(C/5) –  Stabilimenti balneari e di acque curative – Compresi quelli costruiti o adattati per tali speciali scopi e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni, se non hanno fine di lucro.

(C/6) – Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse – Costruiti o adattati per tale destinazione e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni, se non hanno fine di lucro e non rientrano nell art. 10 della legge 11 agosto 1939 n. 1249 come modificato dal D.L. 9 aprile 1948.

(C/7) –  Tettoie chiuse od aperte.

Vedi anche:

GRUPPO D: IMMOBILI A DESTINAZIONE SPECIALE
GRUPPO E: IMMOBILI A DESTINAZIONE PARTICOLARE
GRUPPO F: ENTITA’ URBANE

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